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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.96. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2014  [ apri ]
1.96.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: “4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.”». 

1.96.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.».