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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
9.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni hanno l'obbligo di istituire un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole disponibili per studi e ricerche. Detto registro servirà a raccogliere i dati relativi alle malattie tumorali dei residenti negli ambiti di cui al comma precedente e le informazioni su ogni singolo tipo di tumore negli ambiti medesimi.