Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di ritrovamento di rifiuti, ne viene data immediata comunicazione agli enti locali e territorialmente competenti sulla natura del rifiuto, dove è stato ritrovato e tramite mezzo stampa e apposita documentazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene informata la popolazione.