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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.52. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
7.52.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
   1-ter. Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma precedente nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nei piano industriale.