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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.46. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
7.46.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
  11-ter. Qualora non fossero sufficienti le risorse di cui al precedente comma 11-bis, o non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie agli investimenti per l'attuazione dell'AIA e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
  11-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma: «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.».