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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.27. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
7.27.
inammissibile

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   a-bis) Al fine di ampliare la gamma di sostanze nocive inquinanti, al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, dopo la parola: «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

  Conseguentemente, all'allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (tabella 1) per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.