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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
7.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Riconversione area produttiva dell'acciaio). – 1. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito in legge n. 89 dei 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione dei personale a garanzia dei reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'Acciaio da adottare dal Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge dei 24 dicembre 2012, n. 231, recante la conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.