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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Valutazione del danno sanitario). – 1. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di etti al comma 1, articolo 1-bis, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.