Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi», inserire il seguente periodo: «Alla scadenza della gestione commissariale statale le risorse finanziarie e contabili relative agli impegni assunti e alle spese sostenute sono trasferite nei corrispettivi bilanci regionali al fine di concludere ogni procedimento di liquidazione».