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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
3.8.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali dei delitti in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altersì le sanzioni previste all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001, ovvero le sanzioni accessorie dell'interdittiva alla partecipazione agli appalti pubblici, dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzazione di beni o servizi.