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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.36. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
3.36.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.