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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
3.23.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno» sino alle parole: «ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila ad euro un milione»;
   al comma 1, secondo periodo, le parole da: «con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno» sino alle parole: «ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da cinquantamila euro a cinquecentomila euro»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena di cui al primo capoverso del comma primo è aumentata di un terzo»;
   al comma 3, le parole: «per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto», e le parole: «può essere subordinato» sono sostituite dalle parole: «deve essere subordinato»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «salva la responsabilità amministrativa per danno ambientale degli amministratori e dipendenti pubblici, da denunciare da chiunque ne abbia conoscenza, presso la Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio.».