Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Non costituisce illecito smaltimento di rifiuti o combustione illecita di rifiuti la bruciatura controllata sui campi dei residui vegetali delle lavorazioni agricole, quali sfalci, paglia, potature, se effettuata secondo le direttive impartite dalle Regioni o dai Comuni.