Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
Le acque a destinazione irrigua devono avere, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella dell'allegato al Decreto 2 maggio 2006 in attuazione dell'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006.