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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
2.20.

  Al comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Ai lavori della Commissione, di cui al comma 2, partecipa una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentati indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime parere obbligatorio, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, ma non vincolante, preliminarmente a tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentata dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La consulta si autodetermina con l'istituzione di un proprio statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità di cui al Capo II del d.lgs. n. 267 del 2000.