Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai titolari dei terreni che non abbiano responsabilità sulla compromissione ambientale dei terreni di cui al comma 6 è riconosciuto un sostegno economico per compensare l'interdizione della produzione agricola. Detti incentivi sono stabiliti con decreto ministeriale del Ministero degli interni da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.