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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.100.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini tecniche di cui al medesimo comma, un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste al successivo comma, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi e delle acque di falda, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more del completamento delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione vista l'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, risultanti tali a seguito delle indagini di cui all'articolo 1, comma 01, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, approva il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per lo svolgimento delle indagini dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui al comma 01 dell'articolo 1, a integrazione delle risorse di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014-2016. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione «ricerca e innovazione».