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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge promuove, d'intesa con la conferenza Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano una misura nazionale nel quadro dei programmi di sviluppo rurale 2014/2020, definita «terra dei fuochi» e finalizzata alla concentrazione dell'ammontare massimo di risorse finanziarie disponibili sulle misure dirette alle imprese agricole a partire da quelle per incrementare la competitività delle imprese medesime, per favorire i giovani imprenditori agricoli e l'ingresso di giovani imprenditori in aree demaniali, per sostenere con aiuti comunitari il settore circoscrivendo il campo dei beneficiari soltanto agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, al fine di realizzare un modello agricolo economicamente e ambientalmente sostenibile e valorizzare le produzioni di qualità.
  2. Il Piano conterrà inoltre misure:
   a) di sostegno alle aziende agricole penalizzate nelle attività di produzione e/o commercializzazione;
   b) per la realizzazione di sistemi di adduzione, by-pass e collettori idrici;
   c) per la promozione e valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali;
   d) di sostegno alle imprese agricole insistenti in aree interdette alle produzioni agroalimentari e che abbiano convertito le produzioni verso colture diverse.