Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Ammissibilità dei Comuni nella Terra dei Fuochi al programma «Zona Franca Urbana»).
I Comuni, la cui proprietà ricade sulle aree individuate dal procedimento di mappatura di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, sono ammessi al programma «Zone Franche Urbane» disciplinate dall'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 341 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 2 comma 562 della legge n. 244 del 2007, le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione si estendono alle imprese già esistenti nell'area della cd. Terra dei Fuochi, ossia quelle individuate nell'omonimo decreto.