Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle opere previste all'interno di aree ricadenti nella proprietà aziendale, che non siano state ancora oggetto di caratterizzazione di suolo e falde, possono essere avviate solo al completamento di quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati e comunque non senza l'effettuazione di una messa in sicurezza.