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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5. in Assemblea riferita al C. 1885-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/01/2014  [ apri ]
3.5.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Chi si associa allo scopo di commettere il delitto di rogo di rifiuti ovvero chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da nove a quindici anni. La pena è aumentata di un terzo se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.