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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in Assemblea riferita al C. 1885-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2014  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai lavori della Commissione, di cui al comma 2, partecipa una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentati indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime preventivo parere obbligatorio non vincolante, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, su tutti i provvedimenti emanati dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentazione dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La Consulta approva uno statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità di cui al Titolo III, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.