Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ogni novanta giorni ai ministri competenti, agli enti sovraordinati e ai cittadini tutte le attività svolte per la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e dai roghi tossici con i relativi esiti e ad esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso. I ministri renderanno pubblici tali dati integrandoli in un'unica piattaforma web di facile consultazione.