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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.215. in Assemblea riferita al C. 1885-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/01/2014  [ apri ]
7.215.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, le somme necessarie possono essere richieste dall'amministratore straordinario al Fondo strategico italiano SpA istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:
  «8-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207».

  11-quater. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
  11-quinquies. Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
   a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale:
   b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, del codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

  11-sexies. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
  11-septies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale».