Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.