Dopo il comma 5- bis, aggiungere il seguente:
5-ter. I soggetti attuatori degli interventi di bonifica di cui al presente articolo, non devono essere stati responsabili dell'inquinamento di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione.