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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.36. in Assemblea riferita al C. 1885-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2014  [ apri ]
3.36.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.