Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo: Qualora i soggetti di cui al primo periodo impediscano o oppongano resistenza all'accesso, le forze dell'ordine incaricate devono, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, procedere all'accesso forzato al solo fine di consentire l'effettuazione dei prelievi necessari alle analisi del suolo, delle acque e dei prodotti coltivati ove presenti.