Dopo il comma 122 inserire il seguente:
122-bis. A decorrere dall'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma precedente sono riconosciuti anche agli operai avventizi del settore agricolo, agroalimentare e saccarifero che siano stati utilizzati nel corso degli ultimi tre anni da imprese successivamente sottoposte a procedure concorsuali o da imprese da esse derivate e che, per tale ragione, non abbiano potuto conseguire i requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.