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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.904. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.904.

  Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:
  314-bis. Per valorizzare la natura previdenziale delle prestazioni rese anche dagli enti nazionali di previdenza è fatto divieto ai soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale, di percepire alcun trattamento pensionistico o vitalizio avente natura periodica, erogato dai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, o da autorità indipendenti. I soggetti di cui al presente comma, ai fini del percepimento dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale di cui al primo periodo, sono tenuti a dichiarare i trattamenti pensionistici o vitalizi di cui al medesimo primo periodo in godimento mediante autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
  314-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 314-bis si dispone che l'erogazione ai soggetti dei trattamenti pensionistici e vitalizi di cui al comma 314-bis è sospesa:
   a) per la durata di vigenza di contratti di lavoro da loro sottoscritti;
   b) fino al completamento della prestazione a loro richiesta sulla base di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione di qualsiasi natura;
   c) per la durata dell'incarico di membro di organi di direzione o di controllo di società di persone, di capitali o cooperative a loro attribuito.
  314-quater. Le somme che sarebbero dovute essere liquidate durante il periodo di sospensione dei trattamenti:
   a) se poste a carico dell'INPS o di una amministrazione statale sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
   b) sono acquisite nel bilancio degli enti erogatori nei casi non ricompresi nella lettera a) del presente comma.
  314-quinquies. Le norme di cui ai commi 314-bis e 314-ter non trovano applicazione se gli importi cumulati delle prestazioni pensionistiche e lavorative di cui al comma 314-bis, compresi eventuali rimborsi per l'attività lavorativa svolta, non eccedono l'importo pari a cinque volte il trattamento pensionistico minimo.