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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.879. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.879.

  Dopo il comma 417 è inserito il seguente:
  417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
   a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898;
   b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
   d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
   e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;
   f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150,000 e fino a euro 260.000;
   g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
   h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;
   i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;
  1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:
   a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;
   b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;
   d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.
  2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.
  2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
  4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.
  5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).
  6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;
   a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.
  Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
   b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
   c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;
   d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;
   e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;
  6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
   a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
   b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
   c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
   d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
   e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
   f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

  Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  527-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento».