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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.650. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.650.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 30 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 181 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.