stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.508. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.508.

  Dopo il comma 381 inserire i seguenti:
  381-bis. Si considerano automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni oggetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con esclusione di quelle che prestano servizio essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, che abbiano registrato un disavanzo di esercizio consecutivo negli anni 2012, 2013, 2014. La gestione delle società, nonché la nomina di un commissario straordinario, di cui al precedente periodo è affidato al Commissario di cui al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49-bis, comma 2. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  381-ter. Qualora le società di cui al comma precedente siano a parziale partecipazione regionale o miste, si prevede l'approvazione, entro 12 mesi dalla chiusura del terzo bilancio, di un piano di cessione delle quote pubbliche.