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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5029.
approvato

  Dopo il comma 338, inserire il seguente:

   338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
   b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle».

Il Governo