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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5028.
approvato

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
  327-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni«.
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1. della legge 23 novembre 1998. n. 407.».
  327-ter. All'onere di cui al comma 327-bis valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999. n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Governo