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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5024.
approvato

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. » Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo