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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.5022.

  Dopo il comma 288 inserire i seguenti:
  288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:
   a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;
   b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

  288-ter Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  288-quater Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-bis rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
  288-quinquies. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-bis vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-bis. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  288-sexies. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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