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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5021.
approvato

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. L'incarico del Commissario Liquidatore dei Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942. n. 267. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Al termine della gestione commissariale dí cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.
  3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

Il Governo