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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.5017.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera e) è soppressa.;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Agenda Digitale, la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Sogei S.p.A, sulla base di apposita convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività.
  276-ter. Ai fini della stabilizzazione del governo societario di Sogei S.p.A. dopo il trasferimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i componenti del Consiglio di amministrazione di Sogei attualmente in carica decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti.
  276-quater. I componenti del collegio sindacale di Sogei attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge.
  276-quinquies. Con il rinnovo degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e un componente con funzioni di presidente e amministratore delegato individuato anche all'esterno.
  276-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.
  276-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 276-bis a 276-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
  276-octies. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 5-quater è sostituito dal seguente: 5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, per gli amministratori con deleghe, l'ammontare annuo massimo complessivo dei compensi, fissi e variabili, a qualsiasi titolo determinati, compresi quelli per eventuali rapporti di lavoro con società del medesimo gruppo ed esclusi eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del corrispondente ammontare massimo complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo. Resta fermo il trattamento economico derivante da un eventuale rapporto di lavoro con società del medesimo gruppo e, qualora lo stesso risulti uguale o superiore all'importo massimo determinato ai sensi del precedente periodo, tale trattamento deve essere corrisposto anche a titolo di compenso ex articolo 2389 del codice civile.
  276-nonies. Al comma 5-quinquies, secondo periodo, dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole «in sede di rinnovo degli organi di amministrazione,» il restante periodo è sostituito dal presente: «il consiglio di amministrazione propone all'assemblea una delibera, in forza della quale il nuovo consiglio di amministrazione, nell'ambito delle prerogative ad esso riservate ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dai commi 5-quater e 5-sexies della presente disposizione.».
  276-decies. Al comma 5-sexies dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «siano state adottate riduzioni dei compensi», le parole «dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori con deleghe».

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