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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.5013.

  Sostituire il comma 164 con il seguente:
  164. Al fine di permettere il completamento degli interventi dí ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7.5 milioni di euro per l'anno 2015. 1 relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 330 con il seguente:
   330. 1 commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;
   al comma 331 apportare le seguenti modifiche:
    a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
     a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole «di competenza finanziaria e»;
    b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     d) al secondo periodo le parole da: «Il complesso delle spese finali» a: «ai sensi del presente comma.» sono soppresse.
   dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  
332-bis. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».
  332-ter. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d).».
  332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza» sono abrogate;
    b) le parole «Dal 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «Nel 2013»;
    c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».
   dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
  334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»
  334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.
   dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:
  
338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, cornuta 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
   al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.

  Sostituire il comma 357 con il seguente:
  357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti, alla data del 30 giugno 2014, dalle province e dai comuni riferiti a stati di avanzamento lavori o a obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso i commi da 2 a 6 fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.
   al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: «ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;
   al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato.
   al comma 517, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con le seguenti: , per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;
   al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 con le seguenti: Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
   al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. con le seguenti:, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di. Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
   sostituire il comma 522 con i seguenti:
  522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo capoverso, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
   c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
   d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
   e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;».

  522-bis. Dopo il comma 380-bis sono inseriti i seguenti:
  «380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
   a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
   b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
    1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera d) del comma 380;
    2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
    3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
   e) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;
   d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  380-quater. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, è accantonato per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.».
  522-ter. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

Il Governo