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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5006. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5006.
approvato

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.
  95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: »22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.«;

  Conseguentemente:
   al comma 97, le parole: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti »sui valori oggetto delle opzioni«;
   dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente:
  119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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