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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5001. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5001.
approvato

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il lo marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
  5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.
  5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
  5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 5-bis e 5-quater unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

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