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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5000. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.5000.
approvato

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  
4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

  Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 4 e 14 le parole: », entro il 31 ottobre,« sono abrogate;
   b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: »a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base ai decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
  19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo dí solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;
   d) al comma 20, sostituire le parole: »per una durata non superiore« con le seguenti: »per una durata non inferiore«;
   e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.».

Il Governo