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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.4029.

  Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Il Relatore
1.4029.
approvato

  Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge l'ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L’ AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Il Relatore