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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.4021.

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. La società EUR S.p.A. può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse Sezioni.
  210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Il Relatore
1.4021.
approvato

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa , previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013 si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.
  210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 210-bis si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
   b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la societè EUR Spa , nel quale sono definite le modalità di erogazione e dí restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Il Relatore