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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.4020.

  Dopo il comma 237, aggiungere i seguenti:
  237-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.
  237-ter. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 237-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore