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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4002. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.4002.

  Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
  522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  522-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-bis, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi ai procedimenti di rilascio nonché alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone demaniale marittimo.

Il Relatore