Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
307-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».