Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;
b) sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».
Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;
b) sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».