Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni.».